Un socio avvia un’attività concorrente: quali rimedi per la società ?
Scoprire che un socio ha appena fondato un’azienda che opera nel settore attività concorrente può naturalmente destare preoccupazione negli altri soci.
L'azienda potrebbe temere una perdita di clientela, l'utilizzo di determinate informazioni interne o, più in generale, una perdita di fatturato a vantaggio di questa nuova struttura.
Tuttavia, il semplice fatto di essere socio non impedisce necessariamente di esercitare un’attività concorrente. La società non può quindi ottenere automaticamente la cessazione di tale attività.
I rimedi giuridici disponibili dipendono, in particolare, dalle funzioni svolte dal socio, dal suo comportamento e dalle disposizioni previste dallo statuto o dal accordo di partenariato.
Un socio può costituire una società concorrente?
In linea di principio, un socio non dirigente può svolgere un'attività concorrente rispetto a quella della società di cui detiene quote o azioni.
La Corte di cassazione ritiene quindi che, salvo diversa disposizione, il socio di una SARL non è tenuto ad astenersi dall’esercitare un’attività concorrente né tantomeno a informarne la società. Deve solo astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale (Corte di cassazione commerciale, 15 novembre 2011, n. 10-15.049).
La stessa soluzione viene adottata per quanto riguarda i soci della SAS (Corte di cassazione commerciale, 19 marzo 2013, n. 12-14.407 ; Corte di cassazione commerciale, 21 giugno 2023, n. 21-23.298).
La semplice costituzione di un’impresa che offra gli stessi prodotti o servizi non è quindi sufficiente per far sorgere la responsabilità del socio.
La situazione è tuttavia diversa quando quest’ultimo è anche dirigente dell'azienda.
L’amministratore di una SARL è soggetto, in particolare, a un obbligo di lealtà e fedeltà nei confronti della stessa. La Corte di cassazione ha recentemente precisato che tale obbligo gli vieta, in linea di principio, di costituire una società concorrente durante l’esercizio delle sue funzioni, indipendentemente da qualsiasi atto di concorrenza sleale (Corte di cassazione commerciale, 17 giugno 2026, n. 25-13.855).
La società può quindi essere ritenuta responsabile ai sensi dell’articolo L. 223-22 del Codice di Commercio francese.
In quali casi la concorrenza da parte del socio diventa sleale?
Anche quando è libero di svolgere un'attività concorrente, il socio non può utilizzare pratiche sleali per promuovere la sua nuova impresa.
La concorrenza sleale può essere caratterizzata, in particolare, da:
- Le appropriazione indebita di un file contenente i dati dei clienti ;
- La denigrazione dell'azienda nei confronti dei propri clienti o partner; ;
- Il reclutamento di dipendenti, qualora comporti una disorganizzazione dell’azienda; ;
- L'utilizzo di informazioni riservate o di segreti commerciali; ;
- La creazione di confusione tra le due imprese; ;
- Oppure certi comportamenti parassitari che consistono nell'approfittare, senza dare nulla in cambio, degli investimenti e del lavoro realizzati dalla società.
La perdita di clientela, tuttavia, non è di per sé sufficiente a dimostrare l’esistenza di una concorrenza sleale. La società deve poter dimostrare l’utilizzo di pratiche illecite.
A quel punto potrà avviare una azione di responsabilità ai sensi degli articoli 1240 e seguenti del Codice civile. Tale azione presuppone la dimostrazione di una colpa, di un danno e di un nesso tra i due.
A seconda dei casi, la società potrà in particolare chiedere la cessazione delle condotte contestate e richiedere il risarcimento dei danni al fine di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito.
La raccolta delle prove riveste quindi un’importanza particolare: le comunicazioni con i clienti, i documenti commerciali, i messaggi, i file utilizzati o anche i verbali possono consentire di accertare la realtà dei fatti contestati.
Lo statuto o il patto parasociale possono tutelare la società?
Prima di intraprendere un'azione legale, è inoltre necessario verificare i statuto della società nonché l’eventuale accordo di partenariato.
Tali documenti possono prevedere una clausola di non concorrenza che vieta al socio di esercitare determinate attività per un determinato periodo e in un determinato territorio.
Qualora sia valida e applicabile alla situazione, la sua violazione può comportare la responsabilità contrattuale del socio. Le disposizioni previste possono in particolare consentire di ottenere il risarcimento dei danni o l’applicazione di una clausola penale.
Lo statuto di una SAS può inoltre disciplinare l’esclusione di un socio in determinate circostanze. L’articolo L. 227-16 Il Codice di commercio prevede infatti che un socio possa essere tenuto a cedere le proprie azioni alle condizioni stabilite dallo statuto.
Un’attività concorrente può quindi costituire un motivo di esclusione qualora sia espressamente contemplata da tali disposizioni.
Di fronte alla creazione di un'attività concorrente da parte di un socio, i rimedi a disposizione della società dipendono quindi in larga misura dalla situazione.
Prima di intraprendere qualsiasi azione, è necessario valutare se si ricopra la qualifica di amministratore o di semplice socio, l’esistenza di comportamenti sleali e il contenuto dello statuto o del patto sociale.