Trasferimento di azioni
In questo caso :
Il 18 aprile 2014, la signora Y, nata nel 1934 e residente in Cina, ha venduto 7.715 azioni della società a sua nipote, la signora X, nata nel 1993, per 771.500 euro. società per azioni semplificata (SAS) A, con sede legale in Francia.
Questa società è specializzata nel settore alberghiero a Parigi e nella regione parigina.
I genitori della signora X detengono quindi 70 % del suo capitale.
Questo trasferimento ha quindi dato luogo alla presentazione di una dichiarazione di trasferimento dei diritti societari, anch'essa datata 18 aprile 2014.
L'atto è stato registrato il 20 maggio 2014. La registrazione è stata effettuata presso l'ufficio delle imposte sulle società del domicilio del cessionario.
Il 28 settembre 2017, le autorità fiscali hanno constatato che il prezzo di vendita non era stato pagato e hanno ritenuto che la signora Y agisse con un intento liberale nei confronti della nipote, inviando alla signora X una proposta di rettifica.
Ha implementato ilabuso del diritto tributario sulla base dell'art. L. 64 della LPF e ha riqualificato il trasferimento di azioni come una donazione. Pertanto, la donazione è stata assoggettata al pagamento delle imposte di trasferimento.
Discussione (Trasferimento di azioni) :
Pertanto, dopo aver ascoltato sia il legale del contribuente che il rappresentante dell'amministrazione, il Comitato osserva :
-. che non è contestato il fatto che il prezzo di vendita delle 7715 azioni della SAS A non sia stato ancora pagato
-dal cessionario alla data della proposta di adeguamento dell'amministrazione.
La Commissione ha inoltre rilevato che non vi è alcuna prova che il cedente intendesse ottenere tale pagamento.
Il Comitato osserva che nel gennaio 2015 la sig.ra Y ha effettuato un versamento in contanti alla sig.ra X sul conto corrente detenuto dalla sig.ra X nella SAS A e nel dicembre 2015 ha effettuato una donazione manuale, senza che tali somme siano state utilizzate dal cessionario per pagare, anche solo parzialmente, il prezzo delle azioni.
Il Comitato osserva inoltre che :
-. La signora Y, all'epoca ottantenne, eseguì un'operazione identica al fratello della signora X nello stesso periodo,
-In questo modo, ha espresso il desiderio di trasmettere il suo patrimonio in parti uguali ai due nipoti.
Infine, il Comitato osserva che la signora X, che ha co-firmato la dichiarazione di trasferimento di azioniIl proprietario dell'immobile, il venditore, ha acconsentito al trasferimento dell'immobile a lui senza mostrare alcuna volontà di pagare il prezzo concordato.
La Commissione ritiene pertanto che l'intento liberale della signora Y nei confronti della signora X sia sufficientemente dimostrato. E che dai fatti del caso si evince che il trasferimento di 7.715 azioni della SAS A il 18 aprile 2014 dissimula in la donazione di queste azioni.
Soluzione scelta:
Di conseguenza, il Comitato ritiene che l'Amministrazione sia stata giustificata nell'applicare la procedura di abuso del diritto tributario prevista dall'art. L. 64 della LPF (caso n. 2018-18). L. 64 della LPF (caso n. 2018-18).
Infine, il Comitato ritiene che la signora X debba essere considerata la principale beneficiaria della simulazione. Ciò costituisce un abuso di diritto ai sensi dell'articolo 1729, lettera b), del CGI.
Si ritiene pertanto che l'amministrazione sia giustificata nell'applicare l'aumento di 80 % previsto da queste disposizioni.
L'Amministrazione ha preso atto del parere del Comitato.