Potere sovrano del giudice in materia di PGPF
Avvocati a Bastia, Avvocati in Corsica, Avvocati per il danno alla persona
Fatti e procedure :
Secondo la sentenza impugnata (Pau, 26 gennaio 2021):
- dopo un intervento chirurgico per il trattamento dell'incontinenza urinaria e dell'ernia inguinale,
- Il 23 maggio 2002, la signora [D] ha sviluppato una peritonite in seguito alla perforazione accidentale di un intestino tenue.
A seguito di un parere emesso il 20 dicembre 2006 dal commissione di conciliazione e risarcimento per gli infortuni medici d'Aquitania, concludendo che si era verificato un incidente medico non dovuto a colpa e per il quale poteva essere pagato un indennizzo nell'ambito del regime di solidarietà nazionale, laOffice national d'indemnisation des accidents médicaux (Ufficio nazionale per l'indennizzo degli incidenti medici)e disturbi iatrogeni infezioni nosocomiali (ONIAM) ha fatto offerte di risarcimento alla signora [D] che ha accettato il 7 luglio 2008.
L'11 giugno 2015, la sig.ra [D] ha citato l'ONIAM per il pagamento di un indennizzo supplementare in relazione al perdita di futuri guadagni professionali.
Esame del motivo (potere sovrano del giudice nei confronti del PGPF) :
Dichiarazione del caso
La signora [D] lamenta che la sentenza ha respinto le sue richieste:
" 1°/
che il giudice deve fornire motivazioni sufficienti a giustificare la sua decisione;
per il risarcimento di incidenti medici :
- perdita di guadagni professionali futuri a causa dell'incapacità lavorativa;
- può essere determinato mediante una stima;
che il perdita di reddito professionale che la sig.ra [D] avrebbe dovuto percepire dalla sua attività in assenza dell'incidente medico che ha subito, senza specificare per quale motivo questo reddito futuro non poteva essere preso in considerazione solo perché si trattava di un "reddito ipotetico", risultato di diverse estrapolazioni, quando la sig.ra [D] aveva sottolineato che la simulazione effettuata dalla società di revisione contabile Act Audit rifletteva "il reddito che la vittima avrebbe percepito in assenza della complicazione medica che si è verificata", la Corte d'Appello ha violato l'articolo L. 225-3 del Codice Civile. 455 del Codice di procedura civile ;
2°/
che in caso di danni derivanti da un incidente medico e risarcibili ai sensi dell'articolo II dell'accordo, la compagnia di assicurazione L. 1142-1 o articolo L. 1142-1-1 del Codice della sanità pubblica.l'articolo L 1142-17 dello stesso codice prevede un indennizzo volto a compensare completamente le perdite subite e che il risarcimento per la perdita di guadagni professionali futuri è giustificato se la vittima non è in grado di continuare a lavorare dopo l'infortunio;
che in tal modo la Corte d'Appello, motivando "soprattutto" che il mancato guadagno futuro derivante dall'esercizio dell'attività, dopo il consolidamento del 9 ottobre 2006, non era direttamente collegato all'incidente medico, in quanto la decisione della sig.ra [D] di vendere l'attività nell'ottobre 2004 avrebbe interrotto tale nesso causale, la Corte d'Appello, che non ha esaminato se, come sostenuto dalla sig.ra [D], la decisione di vendere l'azienda non fosse stata imposta dal mero verificarsi dell'infortunio, che ha rilevato essere avvenuto nel 2002 e nel 2003, cosicché questa perdita di guadagni futuri fosse direttamente imputabile alla sig.ra [D] ai sensi dell'art. 1142-1 del Codice della sanità pubblicaLa Corte d'appello ha ritenuto che la decisione della Corte d'appello fosse priva di base giuridica alla luce del testo citato.
La risposta della Corte :
Con il pretesto di denunce infondate di violazione della legge e di mancanza di base giuridica, il motivo :
- si limita a contestare dinanzi alla Corte di cassazione l'accertamento sovrano effettuato dalla Corte d'appello
- il valore e la portata dei fatti e delle prove che gli sono stati sottoposti
- sulla base della quale ha ritenuto che il mancato guadagno professionale futuro richiesto non fosse stato accertato.
Il motivo è pertanto infondato.
La Corte ha respinto il ricorso.