Mancato pagamento da parte di un SIC
In questo caso, una banca ha concesso un società immobiliare non commerciale (S.C.I.) un prestito garantito da ipoteca.
Tuttavia, la S.C.I. non ha rispettato il piano di rimborso del prestito.
La banca ha quindi pignorato il bene dato in garanzia, ma è riuscita a recuperare solo una parte del suo credito.
È in queste circostanze che la banca ha citato in giudizio il sig. X. in qualità di socio della S.C.I., chiedendo il pagamento del saldo del suo credito in proporzione alla sua quota di capitale sociale.
I tribunali di primo grado, nell'accogliere la richiesta di risarcimento, hanno ritenuto che la banca avesse normalmente eseguito una procedura di pignoramento sull'immobile che le era stato dato in garanzia al momento della stipula del contratto di mutuo, ed essendo venuta a conoscenza dell'inadeguatezza del prezzo d'asta solo in una data molto vicina a quella dello scioglimento della S.C.I., l'esercizio di ogni altra nuova azione legale era inutile, essendo il patrimonio della S.C.I. stato interamente realizzato per effetto della prelazione sull'altro immobile.
Soluzione adottata dalla Corte di cassazione :
Dopo aver ricordato che i creditori possono perseguire il pagamento dei debiti della società nei confronti di un socio solo dopo aver prima perseguito senza successo la persona giuridica, l'Alta Corte ha stabilito che la Corte d'Appello, nel pronunciarsi con una motivazione non sufficiente a dimostrare che tutti gli altri procedimenti nei confronti della S.C.I. sarebbero stati inefficaci a causa dell'insufficienza del patrimonio della società, aveva quindi violato l'articolo L. 225-37 del Codice civile.Articolo 1858 del Codice civile.
Mancato pagamento da parte di un SIC
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